Obbligo consegna documentazione bancaria ex artt. 117 e 119 TUB: prescrizione

Tribunale di Napoli, sentenza 22.09.2026, n. 12425 – G.U. Tesone

“[…] Il diritto all’adempimento dell’obbligazione di consegna del contratto prevista dall’art. 117 TUB è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto; l’obbligo della banca di consegnare al correntista copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo l’art. 119, comma 4, TUB, si estende al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., una società in liquidazione conveniva in giudizio un istituto di credito lamentando il mancato invio, nel corso del rapporto, degli estratti conto e l’inadempimento all’obbligo di consegna della documentazione bancaria relativa a un rapporto di conto corrente acceso nel 1995 e chiuso nel 2016, chiedendo la condanna della banca alla consegna dei contratti, degli estratti conto dall’inizio del rapporto e della copia delle singole operazioni, assistita da penale ex art. 614-bis c.p.c..

A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che il diritto del correntista a ricevere copia della documentazione contrattuale e contabile non fosse soggetto alla limitazione temporale del decennio prevista dall’art. 119, comma 4, TUB.

Si costituiva in giudizio l’Istituto di credito, nostro assistito, dando atto di aver già provveduto in via stragiudiziale alla consegna di tutta la documentazione disponibile relativa all’ultimo decennio antecedente la richiesta stragiudiziale del 2016 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere o l’impossibilità sopravvenuta per il periodo antecedente, eccependo altresì la prescrizione e l’operatività del limite decennale di conservazione ex artt. 119, comma 4, TUB e 2220 c.c., nonché il rigetto integrale del ricorso.

Con riferimento al profilo qui rilevante, il Tribunale di Napoli ha prestato piena adesione al recente arresto della Suprema Corte, sentenza n. 10728 del 22.04.2026, che ha ricostruito il quadro giurisprudenziale relativo al diritto del correntista alla consegna dei documenti, delineando la duplice obbligazione gravante sulla banca.

La sentenza chiarisce infatti che il contratto di conto corrente, quale fonte del rapporto, può essere richiesto dal cliente in ragione di due distinte norme e sulla base di differenti presupposti:

  • ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUB, a titolo di adempimento di un obbligo originario rimasto inevaso, previa tempestiva allegazione da parte del cliente della mancata consegna dell’esemplare al momento della stipula; in tale ipotesi, la pretesa soggiace alla prescrizione ordinaria decennale ex artt. 2946 e 2935 c.c., decorrente dalla data di perfezionamento del contratto e non dalla chiusura del conto;
  • ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, norma che declina il principio di trasparenza bancaria e il cui ambito applicativo si estende anche al contratto e agli estratti conto; in tale secondo caso, la pretesa incontra il limite temporale di dieci anni previsto dalla disposizione stessa, che costituisce il riflesso dell’obbligo della banca di conservare la documentazione relativa agli ultimi dieci anni di svolgimento del rapporto in correlazione al principio generale di cui all’art. 2220 c.c., operando al di fuori di tale arco temporale il generale onere di conservazione dei documenti gravante su ciascuna parte.

Applicando tali principi al caso concreto, il giudice ha rilevato l’intervenuta prescrizione decennale del diritto alla consegna del contratto azionato ex art. 117, comma 1, TUB (essendo la prima richiesta stragiudiziale del 2016 intervenuta oltre vent’anni dopo la stipula del 1995), precisando che, anche qualificando la domanda ex art. 119, comma 4, TUB, avrebbe comunque operato il limite decennale di conservazione documentale.

Parimenti, il Tribunale ha ritenuto prescritta e comunque soggetta al limite decennale a ritroso dalla richiesta stragiudiziale la domanda relativa agli estratti conto anteriori al 2005 (essendo stati già consegnati quelli successivi) e ha dichiarato generica la richiesta di copia delle singole operazioni annotate in conto.

Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso.

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