Cass. civ., sez. I, ord. 9 giugno 2026, n. 18722
Con l’ordinanza n. 18722 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità della banca negoziatrice chiamata, su richiesta del proprio cliente, a verificare la regolarità di un titolo di pagamento.
La vicenda trae origine dalla vendita di un’autovettura del valore di 44.000 euro. Prima di procedere al trasferimento della proprietà del veicolo, il venditore aveva chiesto alla propria banca informazioni in merito alla copertura dell’assegno postale ricevuto dall’acquirente.
La banca aveva contattato telefonicamente l’ente emittente, ricevendo conferma della regolarità del titolo, e aveva quindi comunicato tale informazione al proprio cliente. Quest’ultimo, rassicurato, aveva perfezionato la vendita.
Successivamente, però, era emerso che l’assegno era stato falsificato.
Il venditore aveva quindi agito nei confronti della banca negoziatrice chiedendo il risarcimento del danno, sostenendo di avere fatto affidamento sulle informazioni ricevute dall’istituto.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bologna avevano rigettato la domanda. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che l’eventuale informazione errata circa la copertura del titolo fosse riconducibile all’ente emittente e che la banca si fosse limitata a trasmettere al cliente, in buona fede, quanto appreso attraverso la verifica telefonica.
È proprio su questo punto che interviene la Cassazione.
L’obbligo di verifica della banca
La Suprema Corte richiama il principio della diligenza professionale previsto dall’ art. 1176, comma 2, c.c., ritenendo che la banca alla quale il cliente richieda la verifica del c.d. “bene emissione” sia tenuta a svolgere l’indagine nel modo più approfondito possibile, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso.
La Corte riconosce che la richiesta telefonica di informazioni all’ente emittente costituisce una prassi legittima e consolidata. Tuttavia, tale modalità non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità dell’intermediario.
Occorre infatti verificare se, in relazione alle caratteristiche dell’operazione, fosse necessario adottare ulteriori cautele, quali una conferma scritta, l’identificazione dell’interlocutore o modalità di comunicazione maggiormente sicure e tracciabili.
Non è quindi la modalità telefonica, in quanto tale, a essere censurata dalla Corte. Il punto è diverso: la banca deve valutare se quella modalità sia concretamente adeguata rispetto all’incarico assunto e agli interessi del cliente da tutelare.
Non basta trasferire l’informazione ricevuta
La pronuncia assume particolare rilievo perché esclude che la banca possa sottrarsi alla propria responsabilità limitandosi a richiamare la buona fede con cui ha trasmesso al cliente un’informazione proveniente dall’ente emittente.
Una volta assunto, su richiesta del correntista, lo specifico incarico di verificare la regolarità del titolo, l’intermediario è infatti tenuto a eseguirlo secondo lo standard di diligenza proprio della sua attività professionale.
La responsabilità della banca non deriva, dunque, dal semplice fatto che il titolo si sia successivamente rivelato falso. È necessario accertare se la verifica sia stata svolta secondo le cautele concretamente esigibili da un operatore bancario professionale.
Il rinvio al giudice di merito
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame.
La pronuncia non comporta, pertanto, una definitiva affermazione di responsabilità della banca. Sarà il giudice del rinvio a dover accertare, alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte, se le modalità concretamente adottate dall’intermediario siano state sufficienti rispetto alla diligenza richiesta dall’incarico assunto.
La rilevanza della pronuncia
L’ ordinanza n. 18722/2026 conferma così un principio di particolare interesse per l’attività bancaria: quando l’intermediario assume uno specifico incarico di verifica, la correttezza della propria condotta non può essere valutata soltanto sulla base dell’esito formale dell’operazione, ma anche in relazione alle modalità con cui l’incarico è stato concretamente eseguito.
La verifica del “bene emissione” non si traduce, quindi, in una garanzia assoluta sull’autenticità del titolo, ma impone alla banca di adottare, secondo le circostanze del caso, le cautele necessarie affinché l’informazione fornita al cliente sia il risultato di un’attività conforme alla diligenza professionale richiesta dalla natura dell’attività bancaria.
