Soglia antiusura: non cumulabilità della commissione di estinzione anticipata del finanziamento con gli interessi di mora – RLF Express n. 03-2023

RLF Express 03-2023: Commento alla Sentenza del 7 marzo 2022, n. 7352 Corte di Cassazione

Con la sentenza del 7 marzo 2022, n. 7352, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento.

La Suprema Corte è giunta a tale conclusione facendo applicazione di alcuni principi ormai consolidati nel diritto vivente, ovvero:

  1. la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito;
  2. il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.

Gli Ermellini, dunque, hanno evidenziato la diversa natura e funzione della commissione di estinzione anticipata rispetto agli interessi moratori; infatti:

  • la prima rappresenta una clausola penale di recesso, con la funzione di compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio;
  • i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro (sostituendo gli interessi corrispettivi).

Pertanto, la commissione in parola, per la sua natura di penale per recesso, è una “voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”.

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