Principio favor rei e responsabilità amministratori non esecutivi – RLF Express 14-2025

Con ordinanze nn. 5295299 del 28 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul principio del favor rei e sulle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob in merito alla responsabilità degli amministratori non esecutivi.

Le ordinanze della Corte di Cassazione n. 5298 e 5299 del 28 febbraio 2025 riguardano importanti questioni in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ai sensi dell’art. 191 del Testo Unico della Finanza (TUF). In particolare, le ordinanze si soffermano su tre aspetti fondamentali: la giurisdizione, l’applicabilità del principio del favor rei e la responsabilità degli amministratori non esecutivi.

La Suprema Corte ha ribadito che le controversie relative alle sanzioni amministrative emesse dalla Consob rientrano nella competenza del giudice ordinario. Questo significa che è il giudice civile ad avere la piena cognizione sulla legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio.

L’articolo 191 del TUF disciplina la responsabilità degli esponenti aziendali per le violazioni delle disposizioni del Testo Unico e delle relative norme di attuazione. La questione della responsabilità degli amministratori non esecutivi è particolarmente delicata e richiede un’analisi caso per caso. tenendo conto del ruolo specifico, dei poteri decisionali e di controllo, e del contributo causale alla violazione.

In merito all’applicabilità del principio del favor rei, la Cassazione ha chiarito che le modifiche introdotte alla parte V del TUF si applicano unicamente alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, come stabilito dall’art. 6 del decreto legislativo di riferimento. Di conseguenza, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio del favor rei (applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo) non si estende alle sanzioni amministrative.

La Corte ha inoltre confermato il proprio orientamento in merito alla responsabilità degli amministratori non esecutivi di società bancarie. Richiamando gli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 del Codice Civile, ha sottolineato che tali soggetti hanno l’obbligo di contribuire a un efficace governo dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi per esercitare una funzione di monitoraggio sull’operato degli organi esecutivi. La loro responsabilità, tuttavia, non deriva da una generica omissione di vigilanza, ma dalla violazione dei specifici doveri di diligenza e controllo loro attribuiti.

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