Con la sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio in materia di processo esecutivo, stabilendo che il pignoramento è inefficace se, al momento dell’iscrizione a ruolo, il creditore non deposita – entro il termine perentorio previsto dagli articoli 543 e 557 del codice di procedura civile – le copie conformi agli originali dell’atto di pignoramento e del precetto.
Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare da cui trae origine la decisione, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato d’ufficio l’inefficacia il pignoramento e, conseguentemente, l’estinzione del processo esecutivo, poiché il creditore all’atto di iscrizione a ruolo, pur avendo depositato la copie dell’atto di pignoramento e dell’atto di precetto notificati, entro il termine previsto dall’art. 557 c.p.c, si era limitato a produrre copie prive dell’attestazione di conformità agli originali senza che la successiva, tardiva, produzione dei predetti originali in udienza fosse ritenuta idonea a rimediare all’irregolarità.
La Suprema Corte è intervenuta al fine di dirimere il contrasto interpretativo, relativo alle conseguenze della mancata attestazione delle copie in termini di inefficacia del pignoramento o di mera irregolarità formale, nell’ambito del rinvio pregiudiziale ex art. 636 bis c.p.c, escludendo categoricamente la seconda ipotesi alla luce dell’attuale riformulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c., a quale non lascia alcuno spazio per tentare di distinguere tra “copia” e “copia conforme” degli atti da produrre al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo.
Il chiarissimo dato normativo, benvero, non lascia residuare alcuna difficoltà interpretativa per l’avvocato cui nondimeno è richiesta una attività di estrema semplicità pratica, dovendo lo stesso limitare ad attestare la conformità di atti già nella propria disponibilità al fine di consentire il prosieguo del processo di espropriazione su una base documentale dotata della necessaria attendibilità.
I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che non è possibile richiamare per analogia le decisioni delle Sezioni Unite in tema di attestazione di conformità delle copie analogiche del ricorso e della sentenza impugnata da depositare all’atto della costituzione del ricorrente nel giudizio di legittimità (n. 22438/2018 e n. 8312/2019), in quanto arresti basati sul principio della effettività della tutela giurisdizionale e strumentalità delle forme, nonchè riferiti alla particolare situazione verificatasi sullo sfondo di una situazione transitoria che vedeva il passaggio dal regime del deposito degli atti integralmente cartaceo a quello telematico e, pertanto, non estendibili al processo esecutivo, retto da regole e principio differenti. In calce il principio di diritto enunciato dalla sentenza in esame: “L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti“.
