L’improcedibilità del ricorso in Cassazione – RLF Express 17-2023

Commento alla Sentenza 14 settembre 2023, n. 26597 Corte di CassazioneRLF Express 17 – 2023

Deposito della “sentenza digitale” con la sola attestazione di conformità dell’avvocato

La Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 26597, depositata in data 14.09.2023 ha ritenuto improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione.

In particolare, è stato sancito che:

per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema“.

Nel richiamarsi ad un recente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 24 marzo 2023, n. 8535), gli Ermellini hanno ribadito tale principio di diritto nei confronti di una sentenza nativa digitale.

Nel caso di specie, l’avvocato, che aveva proposto ricorso per Cassazione, si era limitato ad estrarre la copia della sentenza, attestandone la conformità all’originale, senza ottenere il timbro di conformità della Cancelleria circa la data ed il numero di pubblicazione.

Tali estremi sono indispensabili per individuare correttamente il provvedimento che si vuole impugnare e sono essenziali anche per la Corte, chiamata a decidere sull’impugnazione, per verificare la tempestività della impugnazione, nonché per formulare un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato.

La Corte ha ribadito che la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione. Orbene nel giudizio di legittimità (ex art. 369 c.p.c.), la Cassazione ha certamente l’onere di verificare tali dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato dalle parti o attestato dai difensori.

Tornando al caso specifico, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea) era priva dei dati sopra richiamati. A ben vedere, mancava anche la specifica attestazione di provenienza del documento prodotto dal fascicolo informatico e la stessa attestazione di conformità all’originale.

SCARICA LA SENTENZA COMPLETA

Inviaci una richiesta e sarai contatto da un nostro legale

    Ho letto l'informativa sulla privacy e accetto le condizioni - Privacy Policy