Con sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti della proposta di concordato minore in riferimento al rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione.
La Cassazione ha stabilito il seguente principio chiave:
“La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII… ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza dover attendere l’apertura del giudizio di omologazione…”
La Corte ha respinto l’interpretazione del “contenuto libero” della proposta di concordato minore come possibilità di derogare all’ordine delle cause legittime di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche) e alla par condicio creditorum (parità di trattamento tra i creditori chirografari).
Il punto fondamentale stabilito dalla Cassazione è che la proposta di concordato minore, pur avendo un contenuto “libero” non può derogare i principi fondamentali del diritto concorsuale, in particolare per quanto riguarda l’ordine di soddisfazione dei creditori. La Corte, pertanto, ha ritenuto che questa equiparazione nel trattamento tra creditori privilegiati e chirografari violasse il rispetto dell’ordine di prelazione, portando all’inammissibilità della proposta. La sentenza, infatti, ribadisce che il rispetto di tali principi (artt. 2740 e 2741 c.c.) è un presidio fondamentale dell’intero sistema concorsuale, esteso anche al concordato minore.
Nel caso di specie, la proposta giudicata inammissibile prevedeva il pagamento integrale del debito ipotecario, ma un pagamento del 5% per tutti gli altri debiti, inclusi sia i privilegiati che i chirografari, contravvenendo palesemente all’ordine delle prelazioni.
La violazione delle regole legali sul trattamento dei creditori determina l’inammissibilità giuridica della proposta. La Cassazione ha infatti chiarito che il controllo di “fattibilità giuridica” (il rispetto delle norme imperative, come quelle sulle prelazioni) spetta al giudice e non è limitato alla sola fase di omologazione. Il giudice può (e deve) rilevare d’ufficio questa causa di inammissibilità fin dalla fase di ammissione, anche se non è espressamente prevista tra le ipotesi tassative di inammissibilità della domanda di cui all’art. 77 CCII. In sostanza, il concordato minore non può essere utilizzato come strumento per eliminare o bypassare l’ordine di priorità stabilito dalla legge tra le diverse categorie di creditori.
In conclusione, questa sentenza è importante perché definisce chiaramente i confini tra la “libertà di contenuto” della proposta e i principi fondamentali del sistema concorsuale, ribadendo che gli articoli 2740 e 2741 c.c. sono un presidio fondamentale anche nel concordato minore, e rafforza , altresì, il ruolo del Giudice, poiché permette al giudice di esercitare un controllo di legittimità sulla proposta sin dalle fasi iniziali, evitando il dispendio di tempo e risorse per una procedura destinata all’inammissibilità.
