L’ammissibilità del cumulo dei mezzi di espropriazione: una garanzia per il recupero del credito? – RLF Express 15-2025

Il cumulo dei mezzi di espropriazione forzata è disciplinato dall’articolo 483 del Codice di procedura civile, il quale prevede che il creditore possa avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge, come l’espropriazione mobiliare, immobiliare o presso terzi, al fine di soddisfare il suo diritto.

La ratio di tale previsione è evidente: fornire al creditore uno strumento adeguato per garantire il recupero del credito, permettendo l’uso di più mezzi di espropriazione e ampliando le opportunità di recupero.

Tuttavia, sebbene il cumulo sia legittimo, può configurarsi un abuso quando il creditore adotta una pluralità di azioni processuali senza un giustificato interesse o con l’intento di arrecare un pregiudizio al debitore. Per tali motivi, il legislatore ha previsto un meccanismo di controllo affidato al Giudice dell’Esecuzione, il quale può intervenire su istanza del debitore, qualora il cumulo risulti eccessivo o sproporzionato rispetto all’entità del credito vantato, limitando l’espropriazione al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, a quello determinato dal giudice stesso.

Si tratta di una forma di opposizione distinta dalle opposizioni di cui all’art. 615 del c.p.c. ed all’art. 617 del c.p.c., la quale può essere depositata in cancelleria in qualsiasi momento della procedura ovvero attraverso una semplice dichiarazione in udienza, ed è motivata da ragioni di opportunità, non soggetta a termini di decadenza.

Sarà, successivamente, il Giudice dell’Esecuzione a valutare se il cumulo dei mezzi espropriativi sia eccessivo rispetto alla pretesa del creditore, tenendo conto “degli interessi del creditore pignorante e degli intervenuti, del valore dei beni esecutati e dell’ammontare del credito dell’istante, dei crediti degli intervenuti e di coloro che vantino cause legittime di prelazione”.

Chiarito ciò, il quesito che ci si pone, allora, è “quando si configura un abuso del cumulo dei mezzi di espropriazione?”

La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire più volte che l’abuso non può essere dedotto unicamente dalla contemporanea proposizione di più azioni esecutive, né dalla sola circostanza dell’aumento dei costi o dell’incertezza degli esiti. Serve, piuttosto, una valutazione concreta delle modalità e delle finalità con cui il creditore ha agito.

Il principio espresso dal Tribunale di Genova con l’ordinanza del 19 giugno 2020, riprende quella parte della giurisprudenza che sostiene “la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali” (Cassazione sentenza n. 7078 del 9.04.2015). In particolare, nel caso specifico, il debitore aveva presentato opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione ex art 483 c.p.c., sostenendo che il creditore aveva azionato da un lato una procedura immobiliare, dall’altro una procedura esecutiva nella forma del pignoramento presso terzi.

Il Tribunale, invece, rigettava l’istanza del debitore, pronunciandosi in favore del creditore procedente e, dunque, sull’ammissibilità del cumulo delle azioni. Il Giudice valutava la circostanza che sul bene pignorato gravavano altre due ipoteche, di per sé elementi idonei a ridurre le possibilità di soddisfacimento integrale della pretesa creditoria. “Nel caso di specie il creditore procedente non ha avviato la seconda procedura arbitrariamente, ma sulla base di un fondato timore di non vedere soddisfatto il proprio credito chirografario nella procedura immobiliare per la presenza di creditori ipotecari”.

È, dunque, consentito al creditore, che non trovi immediata soddisfazione della sua pretesa creditoria con una procedura esecutiva, di avviarne un’altra.

Inoltre, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con Ordinanza n. 30011/2024, pubblicata il 20.11.2024, ha recentemente avuto occasione di precisare il seguente principio in tema di cumulo dei mezzi di espropriazione sulla vicenda di una Banca procedente che aveva dapprima ottenuto l’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio della debitrice e, successivamente, mentre procedevano i versamenti del Terzo pignorato, aveva promosso nei confronti della medesima debitrice una nuova procedura esecutiva, nelle forme dell’espropriazione immobiliare.

Orbene, la Corte ha chiarito che l’assegnazione di un credito futuro derivante da un rapporto di lavoro del debitore, oltre a comportare un lungo periodo per il suo adempimento, non garantisce il recupero in caso di interruzione del rapporto di lavoro, soprattutto se la parte debitrice non fornisce alcuna prova sulla certezza di probabilità e rapidità della soddisfazione del creditore.

In definitiva, la Corte stabilisce che “né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l’ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo”.

Pertanto, l’ammissibilità del cumulo dei mezzi espropriativi costituisce una garanzia per il creditore, ma non è esente da limiti. Seppur è vero che essa deve essere esercitata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto delle garanzie difensive del debitore che lo proteggono da un uso eccessivo o irragionevole degli strumenti di espropriazione, in ogni caso, il sistema del cumulo è anche una protezione contro comportamenti scorretti del debitore che potrebbe tentare di eludere un pignoramento, vendendo o occultando i propri beni. La possibilità di utilizzare più strumenti di esecuzione consente di avere un’azione più equa, evitando che il debitore possa sfruttare il sistema per sottrarsi al pagamento dei suoi debiti.

In conclusione, per il creditore, l’ammissibilità del cumulo dei mezzi espropriativi offre una protezione significativa e, sebbene non sia una garanzia assoluta di successo, aumenta le opportunità di soddisfare il proprio credito, in un sistema che premia la tempestività e la flessibilità nell’adattarsi alle varie circostanze del debitore.

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