La responsabilità del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. tra L. n. 117/1988 e art. 2043 c.c.

Nota a Cass., Sez. III civ., Sent. n. 31423 del 2 dicembre 2025

La sentenza n. 31423 del 2 dicembre 2025 della Terza Sezione civile della Corte di cassazione affronta con taglio sistematico la natura della responsabilità del Professionista delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive, chiarendo definitivamente il rapporto tra tale responsabilità e la disciplina dettata dalla legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.

Investiti della questione ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., gli Ermellini hanno enunciato due principi di diritto destinati a incidere in modo significativo sull’interpretazione dell’art. 591-bis c.p.c. e sulla configurazione delle tutele esperibili dai soggetti lesi.

Il primo rilievo riguarda la qualificazione del Professionista delegato come ausiliario del Giudice dell’esecuzione.

Tale qualificazione esclude che il Delegato possa essere ricondotto alla categoria degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” di cui all’art. 1, comma 1, L. 117/1988.

Poiché il Delegato non esercita una funzione giurisdizionale e non svolge attività equiparabili a quelle degli estranei che concorrono all’esercizio della funzione stessa, l’azione risarcitoria contro lo Stato per fatto del magistrato non può essere utilizzata per censurare direttamente la sua attività.

Solo l’agire finale del Giudice dell’esecuzione – ovvero il provvedimento che recepisce, conferma o corregge l’operato del Delegato – può costituire possibile oggetto dell’azione ex legge 117, e ciò esclusivamente quando siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori e ricorrano i presupposti tassativi previsti dalla normativa.

Ne deriva una netta separazione tra l’attività meramente operativa del Delegato e il segmento propriamente giurisdizionale riservato al Giudice.

Chiarito tale assetto, la Corte si sofferma sul regime di responsabilità civile del Delegato, affermando che essa ha natura extracontrattuale e si fonda sull’art. 2043 c.c. I danni cagionati nello svolgimento dell’incarico sono imputabili al professionista soltanto se riconducibili a dolo o colpa, con la necessaria verifica del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.

La Corte introduce tuttavia un limite significativo: la responsabilità è esclusa quando la colpa consista in imperizia lieve e l’attività che ha determinato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Tale principio richiama espressamente la regola di cui all’art. 2236 c.c., tradizionalmente applicata al prestatore d’opera intellettuale, e si giustifica in ragione della particolare complessità tecnico-giuridica che può caratterizzare le operazioni delegate nelle procedure esecutive.

Si delinea così un regime temperato, che mantiene la piena responsabilità del Delegato per dolo e colpa grave, ma lo esonera nei casi in cui l’errore sia frutto di una imperizia non grave nell’affrontare questioni tecniche di elevata difficoltà.

Di speciale interesse risulta, inoltre, la ricostruzione del possibile rapporto tra responsabilità del Delegato e responsabilità del Giudice dell’esecuzione.

Gli Ermellini ammettono che, in determinate circostanze, possa configurarsi un concorso di responsabilità: il Delegato risponde per l’attività materiale e tecnica svolta nell’ambito delle operazioni delegate, mentre il Giudice potrebbe rispondere, ai sensi della legge 117/1988, per il mancato controllo o per l’erronea valutazione del risultato dell’attività delegata quando tale risultato sia stato integralmente recepito in un provvedimento giurisdizionale.

Il concorso, tuttavia, non è automatico e non può essere affermato senza il previo esaurimento dei rimedi impugnatori, nel rispetto del principio di chiusura delle impugnazioni e della natura eccezionale della responsabilità civile del Magistrato.

La decisione produce ricadute sistemiche rilevanti.

In primo luogo, definisce con chiarezza il quadro di responsabilità applicabile al Professionista delegato, evitando indebite sovrapposizioni tra responsabilità giurisdizionale e responsabilità dell’ausiliario.

In secondo luogo, rafforza la tutela dell’affidamento nelle procedure esecutive, offrendo al danneggiato un’azione diretta e immediata ex art. 2043 c.c. nei confronti del Delegato, senza costringerlo alla ben più complessa e limitata azione ex L. 117/1988.

Infine, la sentenza valorizza il ruolo del Giudice dell’esecuzione quale garante della correttezza formale e sostanziale del procedimento, attribuendo al suo intervento finale un significato determinante ai fini dell’eventuale responsabilità dello Stato.

In conclusione, la Sentenza n. 31423/2025 offre un modello equilibrato, rispettoso della natura complessa dell’attività delegata e al tempo stesso idoneo a garantire un adeguato livello di tutela ai soggetti coinvolti e, in particolare, del Professionista delegato nelle vendite giudiziarie, il quale si ritrova così in una posizione peculiare: ausiliario del giudice sottoposto alla disciplina generale dell’art. 2043 c.c., temperata dalle regole dell’art. 2236 c.c..

La pronuncia è destinata a esercitare un profondo impatto sulla prassi giudiziaria e sulla riflessione dottrinale, contribuendo a delineare con precisione i confini tra responsabilità dell’ausiliario e responsabilità dello Stato-giudice.

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