Giudizio di opposizione all’esecuzione: nullità della sentenza per la mancata partecipazione del terzo pignorato – RLF Express 15-2026

La giurisprudenza di legittimità si è espressa spesso sul ruolo del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

L’orientamento prevalente era nel senso che la partecipazione al giudizio fosse necessaria, solo in presenza di un interesse del terzo.

La problematica del litisconsorzio del terzo pignorato è stata affrontata spesso dalla Corte di Giustizia.
Di seguito un breve excursus delle soluzioni, di volta in volta, adottate:

  • il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della “validità e congruità della forma di pignoramento adottata(Cass. 2521/1969; Cass. 3899/1977);
  • il terzo pignorato può intervenire quando intende controllare la destinazione delle somme pignorate (Cass.1968/1973); oppure quando vuole “sostenere le ragioni dell’opponente(Cass. 249/1983);
  • il terzo pignorato è litisconsorte quando l’opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento (Cass. 9571/1997; Cass. 493/2003) o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass. 9527/1987; Cass. 2423/1990); oppure la validità dell’ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Cass. 10813/2020);
  • il terzo pignorato è sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi. Tale soluzione è stata già sostenuta dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. 3, 18 maggio 2021, n. 13533);
  • nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi e terzo pignorato, sussiste sempre il litisconsorzio necessario (Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10155).

Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta ancora sul punto, in un caso di opposizione agli atti esecutivi, specificamente un pignoramento presso terzi, sollevando d’ufficio una questione di fondamentale importanza processuale: la violazione del principio del contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario.

La Cassazione ha richiamato l’orientamento della stessa sezione, secondo il quale, nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a pignoramenti presso terzi, si configura sempre un litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato.

Tale orientamento si fonda sull’esistenza di un interesse del terzo ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo, in quanto potenzialmente coinvolto dalle decisioni che ne derivano. La Corte ha sottolineato la coerenza di tale interpretazione con il principio di sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, nonché con le garanzie processuali previste dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La vicenda trae origine da un’azione esecutiva intrapresa da un soggetto, in qualità di procuratore antistatario, nei confronti di un debitore, mediante pignoramento presso terzi di somme dovute da una società a responsabilità limitata. Il debitore esecutato propose opposizione agli atti esecutivi, contestando la validità della notifica del precetto e dell’atto di pignoramento. Il Tribunale adito accolse l’opposizione, dichiarando la nullità degli atti impugnati e condannando il creditore alla restituzione delle somme percepite.

Avverso tale decisione, il creditore propose ricorso per cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, ravvisando una violazione dell’articolo 102 del codice di procedura civile, evidenziando che nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale non erano stati chiamati in causa i terzi pignorati.

La Corte, con la recente Sentenza, ha sancito l’obbligo di integrazione del litisconsorzio necessario nei giudizi di opposizione a pignoramento presso terzi. Quando l’opposizione riguarda la validità del pignoramento, devono essere citati sia il creditore procedente sia il terzo pignorato. In assenza di notifica a uno dei litisconsorti, la sentenza di opposizione è nulla per violazione del contraddittorio – Cassazione, sent. 2302/2026 del 4 febbraio 2026.

Ebbene il terzo pignorato è sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi. La Suprema Corte ha, dunque, cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, considerati litisconsorti necessari.

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