Dies a quo per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc: la conoscenza legale o di fatto – RLF Express n. 06-2023

RLF Express 06-2023: Commento alla Sentenza del 15 febbraio 2023, n. 4797, Corte di Cassazione

Con la sentenza del 15 febbraio 2023, n. 4797, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui “in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l’emanazione; l’opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione”.

Con la pronuncia in esame la Corte riassume i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa l’individuazione del dies a quo per il decorso del termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto con il quale viene trasferito un immobile pignorato.

La questione è sorta a seguito del rigetto dell’avanzata opposizione da parte del Giudice di merito, dichiarata inammissibile in quanto, secondo il tribunale adito, essa è stata proposta una volta decorsi venti giorni “dal momento del deposito in cancelleria del decreto, sul presupposto dell’onere di peculiare diligenza, gravante sui soggetti del processo esecutivo, avente ad oggetto ‘l’acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo e dei provvedimenti, quali i decreti, che vengono depositati’, posto che “il decreto di trasferimento non deve essere comunicato alle parti’”.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto in particolare, che, alla luce della mancata comunicazione del decreto di trasferimento (non pronunciato in udienza) ad opera della Cancelleria, il rimedio ex art. 617 c.p.c. veniva esperito nei 20 giorni dalla conoscenza di siffatto decreto, “avvenuta mercé la notifica dello stesso in uno alla intimazione di precetto al rilascio dell’immobile aggiudicato da parte dell’aggiudicatario”. o meno”.

Rileva la Corte che il termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non può decorrere né dal deposito del decreto di trasferimento in Cancelleria, né dalla data della sua trascrizione nei Registri Immobiliari, visto che la detta decorrenza “postula che l’interessato-opponente abbia acquisito conoscenza dell’avvenuto deposito del decreto”. Ciò anche in considerazione della circostanza che il concetto di “conoscenza legale” è stato esteso dalla giurisprudenza anche a una conoscenza “di fatto”, quindi slegata da incombenti come la notifica o la comunicazione.

Gli Ermellini evidenziano che può essere considerato idoneo, quale termine a partire dal quale far decorrere il termine per proporre opposizione di cui all’art. 617 cpc, la conoscenza conseguente all’accesso all’immobile pignorato, effettuato dall’esperto per la stima del bene, trattandosi di attività “univocamente idonea a determinare la conoscenza della pendenza del procedimento esecutivo”.

In ogni caso, è onere dell’opponente dimostrare la tempestività dell’opposizione, oppure dimostrare, a contrario, che una formalità considerata idonea a fornire conoscenza legale dell’atto da impugnare, in realtà non gli avrebbe consentito di avere contezza del procedimento.

Ebbene, in tutti i casi in cui l’opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell’atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l’ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell’opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all’art. 617 c.p.c..

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