Determinazione per relationem del tasso di interesse nei contratti bancari ex art. 117, comma 4, T.U.B. – RLF Express 5-2026

Corte di Cassazione del 06.01.2026, n. 290

Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto; come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi atti a rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi  […] Deve affermarsi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto

Analoga regola è affermata con riguardo alla norma di cui all’art. 117, comma 4, T.U.B., la quale impone l’obbligo di indicare il tasso di interesse nei contratti bancari soggetti alla forma scritta. Anche in tale ambito, tuttavia, il tasso può essere validamente determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non rimessi alla determinazione unilaterale della banca

Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 06.01.2026, n. 290, in linea di continuità con precedenti pronunce.

La quaestio iuris affrontata dalla Corte attiene alla validità della pattuizione sugli interessi nei contratti bancari in cui il tasso annuo nominale non sia espressamente indicato in misura numerica, alla luce del combinato disposto degli artt. 117 T.U.B. e 1346 cod. civ..

La Corte ha osservato che l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, e che la determinabilità può risultare anche da elementi interni al negozio, purché certi e univoci. In tale prospettiva, le indicazioni contenute nel corpo del contratto sono idonee a rendere definibile il tasso di interesse corrispettivo, escludendo la violazione dell’art. 1346 cod. civ. e la conseguente nullità della clausola.

È stata ritenuta ammissibile, infatti, la determinazione del tasso di interesse per relationem, ovvero fondata su criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non stabiliti unilateralmente dalla banca.

La pronuncia in commento conferma che, anche nell’ambito dei contratti bancari soggetti alla forma scritta ex art. 117 T.U.B., la validità della clausola sugli interessi non è subordinata all’indicazione numerica del tasso, purché il contratto consenta una determinazione oggettiva, predeterminata e non discrezionale dello stesso.

[Nella fattispecie concreta, posta all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso, la Corte d’Appello aveva ritenuto che “il TAN si potesse desumere agevolmente dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili: il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata”.]

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