“Le eventuali criticità emerse nel processo di valutazione del merito creditizio, cui la banca è senz’altro tenuta, non incidono sulla validità del contratto di finanziamento, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.”
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, con il decreto del 20 gennaio 2026, n. 437.
La quaestio iuris trae origine dall’opposizione allo stato passivo promossa da una banca avverso il diniego all’ammissione al passivo del credito da essa vantato.
La società è stata esclusa dal passivo per prestiti ritenuti concessi senza adeguata valutazione del merito creditizio, ossia erogati senza tener conto che l’impresa finanziata versava in uno stato di decozione, determinando conseguentemente un aggravamento del dissesto.
Come riportato da “Il Sole24ore”, “da alcuni anni parte della giurisprudenza di merito, sull’onda di alcuni precedenti di legittimità (Cassazione, 16706/2020; Cassazione, 4376/2024), ritiene che, tra gli effetti della concessione abusiva di credito, non vi siano soltanto effetti risarcitori a carico della banca, ma anche conseguenze sul contratto stipulato tra banca finanziatrice e impresa in crisi (di cui la banca avrebbe consapevolezza dell’insolvenza al momento della stipula), che sarebbe nullo per violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico o del buon costume”.
Il Tribunale di Milano, con la decisione in commento, si è espresso in senso contrario: richiamando i principi generali espressi dalle Sezioni Unite (sentenza 33719/2022), ha sostenuto che eventuali patologie emerse nel corso del processo di verifica del merito creditizio, cui la banca è tenuta, non incidano sulla validità del relativo contratto, in assenza di un’esplicita previsione normativa.
I giudici milanesi hanno chiarito che non è neppure configurabile una nullità virtuale, poiché le norme violate sono regole di condotta delle parti e non norme sul contenuto essenziale del contratto.
Pertanto, è fondamentale la distinzione tra norme di validità, riguardanti il contenuto specifico ed essenziale del contratto, e norme di condotta, dal momento che soltanto la violazione delle prime comporta la nullità del contratto medesimo.
Il Tribunale meneghino ha anche evidenziato l’importanza della tutela della stabilità dei traffici giuridici, ovvero la necessità di non eccedere nell’estensione del perimetro delle nullità contrattuali, al fine di evitare incertezze e instabilità ab origine ed ex post dei contratti e dei mercati finanziari.
Infine, è stato anche escluso il richiamo alle norme penali in materia di ricorso abusivo al credito, rilevando che esse sono poste a tutela della banca quale parte offesa e presuppongono una condotta fraudolenta del debitore, incompatibile con l’opposta ipotesi di responsabilità dell’istituto finanziatore.
