Apertura del conto corrente per il trust: escluso il diritto soggettivo in capo al trustee – RLF Express 22-2025

Tribunale di Trapani, Sezione Civile, ordinanza 29 marzo 2025

Con ordinanza del 29 marzo 2025, il Tribunale di Trapani – Sezione Civile – ha rigettato il ricorso cautelare promosso da un trustee che chiedeva, ex art. 700 c.p.c., di ottenere l’apertura di un conto corrente intestato al trust presso un istituto di credito, lamentando il rifiuto ingiustificato della banca e invocando i principi di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale.

Il trustee, nominato per l’amministrazione di un trust familiare, aveva avanzato istanza presso una banca per l’apertura di un conto corrente dedicato alla gestione del patrimonio segregato.

Dinanzi all’inerzia dell’istituto – che non aveva né accolto né motivato il diniego – il ricorrente aveva investito della questione la Banca d’Italia, ottenendo un riscontro interlocutorio nel quale quest’ultima si dichiarava incompetente in materia.

Pertanto, il trustee adiva il giudice ordinario, sostenendo che la condotta della banca compromettesse il corretto esercizio del proprio mandato fiduciario.

Il Tribunale, respingendo il ricorso, ha affermato in modo netto che non esiste, nell’ordinamento italiano, un diritto soggettivo in capo al trustee – né tantomeno al trust – a ottenere l’apertura di un conto corrente da parte di un operatore bancario.

Di fatto, la libertà negoziale delle parti, tutelata dagli artt. 1321 ss. c.c. e, più in generale, dal principio costituzionale di libertà economica (art. 41 Cost.), impedisce che il giudice possa sostituirsi all’autonomia contrattuale per imporre la conclusione di un contratto.

Secondo il Tribunale, l’eventuale rifiuto – anche immotivato – della banca non è sindacabile in sede cautelare, in quanto non incide su un diritto preesistente, né su una posizione soggettiva giuridicamente tutelata. La condotta dell’intermediario può, semmai, rilevare sotto il profilo dell’eventuale responsabilità precontrattuale, ma in nessun caso può dar luogo a un provvedimento che ordini l’apertura coattiva del conto.

Quindi, nemmeno la particolare natura del trust – e le esigenze di segregazione e tracciabilità che ne derivano – sono sufficienti a scardinare tale impianto: il giudice ha precisato che tali finalità possono comunque essere perseguite attraverso un conto intestato al trustee, purché la contabilità sia separata e le operazioni correttamente documentate.

Il provvedimento assume rilievo anche per le implicazioni pratiche: esso conferma che i soggetti che operano come trustee devono, fin dall’inizio dell’attività fiduciaria, valutare attentamente la disponibilità del sistema bancario ad accogliere richieste di apertura di conti intestati al trust. In mancanza, resta possibile operare mediante strumenti alternativi, purché conformi alle regole di trasparenza e tracciabilità previste dalla normativa civilistica e antiriciclaggio.

L’ordinanza del Tribunale di Trapani ribadisce un principio chiaro: l’apertura di un conto corrente è frutto di un accordo volontario tra le parti e non può essere imposta per via giudiziaria. Anche in ambito fiduciario, la libertà contrattuale dell’intermediario prevale su ogni esigenza gestionale, pur legittima. Il trustee, pertanto, dovrà orientarsi verso soluzioni operative compatibili con tale limite strutturale, eventualmente rivalutando la scelta del soggetto affidatario o ricorrendo a strumenti alternativi per garantire la segregazione del patrimonio.

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