Sorte delle contestazioni generiche e non provate

Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 31.07.2023, n. 1672 – G.U. Cuomo

L’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale – come noto – non è un mezzo istruttorio in senso proprio, è legittimamente negata dal Giudice, qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero, è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ove ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta.

La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Nocera Inferiore si è pronunciato in merito all’assolvimento dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..

Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno chiesto di revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto poiché basato su un contratto di finanziamento con tassi di interesse ultralegali ed usurari nonché anatocistici. Inoltre, il coobbligato ha eccepito di non aver sottoscritto alcun contratto, disconoscendo la documentazione prodotta dall’opposta.

L’istituto di credito convenuto si è costituito chiedendo preliminarmente concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto – istanza accolta dal Tribunale –, nonché, nel merito, il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

All’esito del giudizio, il giudice di prime cure ha rilevato la genericità delle eccezioni sollevate dagli opponenti, nonché la carenza di elementi probatori. In particolare, il Tribunale ha disposto che:

  • quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario, producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento”, nel rispetto dell’art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio. Pertanto, la consulenza tecnica d’ufficio di natura esplorativa non può essere ammessa perché illegittima. Anzi, se ammessa, “non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta”.
  • in merito al disconoscimento della documentazione contrattuale, qualora la contestazione sia eccessivamente generica, come nel caso di specie, senza alcuna specificazione sia sotto il profilo della difformità della copia fotostatica all’originale sia sotto il profilo della genuinità della sottoscrizione ivi apposta, non è accoglibile.

Pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con condanna alle spese di lite.

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