Smarrimento titoli cambiari e danni evitabili con l’ordinaria diligenza

Tribunale di Napoli, sentenza 03.10.2023, n. 8937 – G.U. Aratro

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c..

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. La facoltà, pertanto, è subordinata alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Napoli si è pronunciato in merito alla non risarcibilità del danno “evitabile”, ai sensi dell’art. 1227 c.c., e alla liquidabilità dei danni in via equitativa.

Con atto di citazione, la società attrice chiedeva la condanna di un Istituto di credito al risarcimento, ex art. 1218 c.c., dei danni tutti patiti per perdita di chance e perdita dei titoli cambiari da quantificarsi o nella somma indicata dalla istante stesso, oltre interessi a titolo di danno da perdita di chance, o in mancanza nella maggiore o minore somma stabilita in via equitativa dal giudicante. Parte convenuta chiamava in causa la Banca domiciliataria dei titoli cambiari al fine di farsi mallevare in ipotesi di condanna. Quest’ultima, costituendosi, contestava approfonditamente in fatto e in diritto le domande contro di essa proposte.

Si precisa che soltanto due delle tre cambiali sub iudice erano andate smarrite nell’iter di restituzione dei titoli medesimi tra la banca domiciliataria chiamata in causa e la banca convenuta, delegata all’incasso.

Sul risarcimento del danno conseguente alla presunta responsabilità della convenuta nell’espletamento del mandato conferitole, il giudice, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale e dell’ABF, ha argomentato che “il pregiudizio subito dal creditore non si identifica con la totale e definitiva perdita del credito portato dal titolo quanto con la perdita di chance di recupero del credito stesso”.

Nel caso di specie la società attrice “non ha fornito prova del danno concretamente subito ex art. 1223 c.c. e del nesso causale tra la condotta negligente dell’istituto bancario e il mancato pagamento del credito portato dalle cambiali in esame. Né ha dimostrato, ai fini di cui all’art. 1227 c.c., di aver posto in essere alcuna attività giudiziale diretta ad ottenere il pagamento del credito o a conservare eventuali garanzie patrimoniali”. Invero, la società attrice:

  1. ha rinunciato ad azionare l’effetto cambiario riconsegnatole regolarmente;
  2. non ha intrapreso, per le cambiali smarrite, alcuna altra azione, volta al recupero del proprio credito, benché ne fosse titolare e benché, come dalla stessa parte attrice documentato, la debitrice avesse beni immobili da poter aggredire.

Quanto all’esercizio del potere di liquidare il danno in via equitativa, la parte interessata non ha fornito alcun elemento per dimostrare che fosse impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare, “del tutto disinteressandosi dal porre in essere azioni e/o percorsi giudiziari alternativi volte al recupero del credito di cui alle cambiali smarrite”.

Pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda.

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