Requisito indefettibile per dichiararsi la cessata materia del contendere

Corte d’Appello di Potenza, sentenza 21 aprile 2023, n. 226 – Est. Marchese

In difetto di un’esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all’accertamento giudiziale del diritto controverso non può farsi luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Nel giudizio di appello promosso, l’appellante ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, deducendo di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte e producendo le quietanze dei pagamenti eseguiti. Parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Potenza, richiamandosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice”, ha ritenuto di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere. Pertanto, i giudici del gravame hanno emesso una pronuncia di rigetto dell’appello, considerato il venir meno dell’interesse ad agire.

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