Recesso ad nutum dal contratto di conto corrente: abuso del diritto?

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 27.11.2023, n. 17959 – Pres. Rel. Schiattarella

Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti.

Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale.

Con il decreto in oggetto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato sull’esercizio del diritto di recesso ad nutum dal contratto di conto corrente in rapporto alle regole di correttezza e di buona fede.

L’odierno giudizio sorge dal reclamo promosso dalla società – che ha subito il recesso ad nutum operato dalla Banca – avverso l’ordinanza cautelare di rigetto dell’istanza di ripristino e/o riattivazione del rapporto di conto corrente. Con il reclamo si è eccepito che “il tribunale si era completamente esentato dal valutare se effettivamente il recesso comunicato dalla Banca fosse stato – nonostante l’avvenuta intimazione del preavviso – effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede e conseguentemente inaspettato e sorprendente per la ricorrente, tale per cui la Banca col proprio comportamento aveva leso il legittimo affidamento […] circa la continuazione del rapporto”. Si è costituita la Banca, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell’ordinanza impugnata, argomentando sull’applicabilità dell’istituto dell’abuso del diritto nel nostro ordinamento.

“[…] Al giudicante è richiesta, attraverso il controllo e l’interpretazione dell’atto di recesso – al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo, condotto alla luce dei principii più volte enunciati – proprio ed esclusivamente una valutazione giuridica”. “La valutazione deve essere condotta in termini di “conflittualità”. Ovvero: posto che si verte in tema di interessi contrapposti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati” […]”.

Richiamate le anzidette argomentazioni, il Collegio, ha concordato con “la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la non violazione del canone della buona fede da parte della banca nel recesso operato dal conto corrente stipulato dalla società oggi reclamante”.

Pertanto, considerato che il recesso operato dalla Banca è da considerarsi legittimo, il reclamo è stato rigettato, con condanna alle spese.

Il presente giudizio è sorto all’esito del reclamo promosso avverso il provvedimento già trattato nel caso di studio “Legittimità del recesso ad nutum dal contratto di conto corrente“.

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