Polizza assicurativa e contratto di finanziamento

Tribunale di Salerno, sentenza 15.11.2023, n. 5132 – G.U. Caputo

Qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la contestualità di stipulazione dà luogo ad una presunzione “iuris tantum” di collegamento negoziale. A fronte di una siffatta presunzione relativa di collegamento negoziale tra i due contratti e, quindi, della obbligatorietà della stipulazione del contratto di assicurazione il cui costo, come tale, andrebbe ricompreso nel T.A.E.G. concretamente ed effettivamente applicato, incombe quindi sulla Banca l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza del rapporto di collegamento tra i due negozi”.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Salerno si è pronunciato in merito alla prova della obbligatorietà o facoltatività della polizza assicurativa sottoscritta contestualmente ad un contratto di finanziamento.

Il giudizio sorge dall’appello promosso dalla Banca avverso una sentenza del giudice di pace che, sulla presunta divergenza tra il T.A.E.G. pattuito e il T.A.E.G. applicato, dovuta all’esclusione del costo della polizza assicurativa – come da risultanze della consulenza tecnica d’ufficio –, accoglieva la domanda attorea e condannava l’Istituto di credito al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi, spese di lite e di C.T.U..

Secondo la Banca appellante, il giudice di pace “sarebbe incorso nel vizio di erronea valutazione delle prove ed illogicità della motivazione, laddove ha ritenuto sussistente l’asserita divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello concretamente applicato”. “Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, l’attore non avrebbe assolto all’onere della prova, su di esso gravante ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2697 c.c., di dimostrare la natura “obbligatoria” della polizza laddove essa sarebbe invece in concreto “obbligatoria” e, di conseguenza, avrebbe accolto le conclusioni del C.T.U., pure errate, accogliendo la domanda attorea”.

La Banca ha contestato, in sintesi, l’erroneità della sentenza che, facendo proprie le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto obbligatoria la polizza assicurativa stipulata.

Parte appellata, di contro, ha dedotto che “il premio assicurativo, se collegato alla concessione del credito, deve pacificamente inserirsi nel calcolo del T.A.E.G., come si desume dall’articolo 21 della Legge n. 142/1992, dall’articolo 2 del D.M. dell’8/7/1992 e dall’articolo 121 T.U.B”, e ha argomentato sulla obbligatorietà della polizza assicurativa, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il giudice del gravame non condividendo la motivazione del giudice di pace, né ha ribaltato la decisione.
È vero, infatti, che, per consolidata giurisprudenza, “qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la contestualità di stipulazione dà luogo ad una presunzione “iuris tantum” di collegamento negoziale”, tuttavia dalla documentazione prodotta dalla Banca sono emersi sia indici formali che indici sostanziali (analiticamente esaminati in sentenza) per cui la polizza è da ritenersi facoltativa.

Pertanto, il Tribunale di Salerno, accogliendo l’appello, ha concluso che “il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disattendere le risultanze peritali cui il C.T.U. nominato è pervenuto, ritenendo infondata la domanda della parte appellata”.

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