Organismo di mediazione territorialmente competente: sede secondaria

Tribunale di Crotone, ordinanza 16.05.2023 – G.U. Tumedei

La mediazione instaurata presso un organismo che ha sede secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia è valida se la predetta sede è stata regolarmente comunicata ed iscritta presso il dicastero della giustizia e dunque, risulta essere territorialmente competente.

Con l’ordinanza in oggetto, il Tribunale di Crotone si è pronunciato in materia di competenza territoriale dell’organismo di mediazione con sede secondaria nel proprio circondario.

All’esito dell’esperimento del tentativo di mediazione delegata, l’opponente, che non è comparso agli incontri, nella successiva udienza ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo adito dall’opposta (avente sede a Roma), con ogni conseguenza di legge. Il giudice di primo grado, ritenuta (inizialmente) fondata l’eccezione, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., onerando le parti al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.. Nelle proprie note scritte di udienza, parte convenuta ha controdedotto all’avversa eccezione facendone rilevare, tra l’altro, oltre che la tardività, l’infondatezza e la carenza di prova, allegando a sostegno della propria tesi anche la circolare del Ministero della Giustizia del 27.11.13.

Nella successiva ordinanza del 16.05.2023, il Tribunale pitagorico, parafrasando il ragionamento logico-giudirico seguito dalla convenuta, ha richiamato e fatto propri i seguenti principi di diritto:

  • la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice competente per la controversia, dovendo esserci corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio”;

  • tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi con domanda congiunta, ad altro organismo”;

  • la circolare del Ministero della Giustizia 27.11.13, in relazione all’individuazione dell’organismo competente a ricevere l’istanza di mediazione ex art. 4 co. 1 d.lgs. 28/2010, ha chiarito che la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. Condizione necessaria è che le suddette sedi siano stato regolarmente comunicate all’amministrazione ed oggetto di provvedimento di iscrizione”;

  • stando al dovere di cooperazione che il legislatore ha inteso porre a carico delle parti coinvolte in mediazione, può argomentarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, che la parte invitata che non partecipa alla mediazione assume una posizione assimilabile a quella del contumace in giudizio, cosicchè non avrà diritto a far valere in sede giudiziale l’illegittimità del procedimento di mediazione sotto il predetto profilo e potrà evitare solo le conseguenze previste dall’art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010 se dimostrerà in giudizio la sussistenza di un giustificato motivo di assenza”.

Pertanto, il Tribunale di Crotone ha rigettato l’eccezione sollevata dall’opponente, rilevando che “parte opposta ha comunque documentato di aver attivato la mediazione presso un organismo di mediazione che ha sede secondaria, regolarmente comunicata ed iscritta presso il dicastero della giustizia, in Crotone, dunque territorialmente competente”.

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