Non contestazione della sussistenza del rapporto di finanziamento

Corte di Appello di Salerno, sentenza 15.06.2023, n. 806 – Cons. est. Agliata

La mancata contestazione circa la sussistenza del rapporto non è priva di significato.
È un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Appello di Salerno si è pronunciata in materia di onere probatorio e principio di non contestazione.

Gli appellanti (debitori ingiunti) proponevano gravame avverso la sentenza di primo grado deducendo, tra l’altro, la erronea allocazione degli oneri probatori in riferimento alla natura del giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo). L’Istituto di credito resistente rilevava l’inammissibilità del gravame e nel merito la sua infondatezza.

Il Collegio richiamava il principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, per cui risulta a carico del creditore opposto l’onere di provare l’esistenza del credito, mentre sul debitore opponente incombe l’onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Ciò posto, la Corte di Appello rilevava come le argomentazioni fornite dagli appellanti (debitori ingiunti) in alcun modo incidevano sul fatto che sussistesse un rapporto di finanziamento. Anzi, la fondatezza della pretesa creditoria era confermata anche dalle circostanza di cui aveva dato prova l’appellata, producendo in primo grado le proposte transattive pervenute nell’interesse degli odierni appellanti. Dunque, il Tribunale correttamente aveva ritenuto fondata la domanda anche in virtù della mancata contestazione della sussistenza del rapporto.

Infatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte di Appello ha evidenziato che la “mancata contestazione, a fronte di un onere, come nella specie, esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile (Cass. N. 14652/2016)”.

Pertanto, il Collegio salernitano non ha accolto il motivo di gravame, rigettando l’appello.

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