Legittimità del regime di capitalizzazione composta

Tribunale di Avellino, sentenza 10 marzo 2023, n. 400 – G.U. Casale

Il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all’art. 1194 c.c. dal momento che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione dei pagamenti ad interessi rispetto quella a capitale. Né tanto meno, esso determina un’indeterminatezza del tasso di interessi risolvendosi essenzialmente in una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota di interessi e capitale variano al fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

L’allegazione del piano di ammortamento assume i caratteri dell’essenzialità solamente qualora il testo contrattuale e le relative clausole risultino carenti del requisito della determinatezza o determinabilità dei contenuti e degli oneri collegati al finanziamento.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Avellino si è pronunciato in materia di legittima applicazione degli interessi nel regime di capitalizzazione composta.

Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori hanno chiesto all’Autorità giudiziaria di accertare e dichiarare la presunta illegittima applicazione degli interessi nel regime di capitalizzazione composta in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.. Parte convenuta ha resistito disconoscendo che il metodo di ammortamento alla francese implicasse il fenomeno di capitalizzazione degli interessi.

Il giudice di prime cure ha statuito che l’applicazione del piano di ammortamento alla francese non integra di per sé un patto anatocistico rilevante ai fini dell’art. 1283 cpc. In particolare, “la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un’illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull’ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”. Di conseguenza, “dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c.

Nel caso di specie, il Tribunale di Avellino ha rilevato che tutte le informazioni in merito alla capitalizzazione degli interessi fossero chiaramente ricavabili dal contratto depositato e dal conteggio delle rate predisposto con la formula della capitalizzazione composta.

Pertanto, le doglianze sono state ritenute infondate, con il conseguente rigetto dell’opposizione.

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