Tribunale di Napoli, ordinanza 31.01.2024 – G.U. Cannavale
Accertata l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine contenuto nel titolo, non può procedersi oltre nell’esecuzione potendosi semmai perseguire una tutela di natura risarcitoria dando prova del danno effettivamente subito dalla mancata consegna di tutta la documentazione.
Con l’ordinanza in oggetto, il Tribunale di Napoli si è pronunciato in merito alla impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione di consegna della documentazione ex art. 119 TUB.
Con atto di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., l’Istituto di credito chiedeva la sospensione dell’esecutività del titolo nonché dichiararsi la nullità del precetto: deduceva di aver adempiuto all’ordine di cui al titolo azionato ma essendosi verificato un fatto impeditivo, ovvero l’impossibilità della prestazione in quanto la documentazione residua non era stata rinvenuta, non si poteva più procedere nella esecuzione del titolo. La società opposta eccepiva che la dichiarazione resa dal direttore della banca non poteva considerarsi un fatto impeditivo dell’adempimento della prestazione.
Il Tribunale campano, con il provvedimento in parola, rileva che la Banca opponente:
Ciò posto, “si palesa la ricorrenza di un’impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna e deve ritenersi venuto meno l’obbligo di consegna della documentazione contrattuale oggetto del titolo azionato; se è vero che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al debitore (ossia alla banca opponente) estingue l’obbligazione originaria ma fa sorgere l’obbligazione di risarcimento del danno, la società convenuta opposta potrà semmai agire per ottenere una tutela risarcitoria dando la prova di aver effettivamente subito un danno risarcibile in conseguenza della mancata consegna della documentazione contrattuale richiesta”.
Le misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c. hanno lo scopo di incentivare l’adempimento dell’ordine contenuto nel titolo. Non sono state previste “per sanzionare quindi l’inadempimento originario della banca all’obbligo sulla stessa gravante di tenuta della documentazione contabile”.
Pertanto, accertata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, il giudice de quo, ritenendo di non potersi procedere oltre nell’esecuzione, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo.