Disconoscimento ex art. 214 c.p.c.: inammissibilità

Tribunale di Caltagirone, sentenza 28.11.2024, n. 765 – G.U. Criscione

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’ art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cassazione civile, sez. trib. , 17/06/2021 , n. 17313; Cassazione civile, sez. II , 16/10/2020 , n. 22577).”

Con atto di citazione, l’opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sollevando diverse eccezioni, tra le quali il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento. Si costituiva parte opposta argomentando avverso la sollevata eccezione e producendo tutti i documenti forniti dall’opponente ai fini della conclusione del contratto (documento di identità, tessera sanitaria e modello unico persone fisiche).

Il Tribunale di Caltagirone, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha rilevato che parte opponente “non ha specificamente indicato i vizi degli atti o della sottoscrizione che ne inficiano l’autenticità” e inoltre, non ha contestato la sottoscrizione apposta in calce alla comunicazione di accettazione del finanziamento e sulla cartolina relativa alla comunicazione della cessione del credito.

Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato confermato, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese di lite.

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