Contratto di finanziamento sottoscritto solo dal cliente

Tribunale di Salerno, sentenza 29.04.2024, n. 2278 – G.U. Caputo

Il contratto di finanziamento contestato è valido, essendo stato sottoscritto dagli opponenti, unici soggetti, quale clienti-contraenti deboli, legittimati a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Salerno si è pronunciato sulla presunta nullità del contratto di finanziamento sottoscritto soltanto dai clienti, in virtù dell’art. 117, comma 1, TUB.

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano, tra le altre, la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo per violazione dell’articolo 117, comma 1, T.U.B., ritenendo che la Banca avesse prodotto una mera proposta di finanziamento. Parte opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Il giudice di prime cure ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui “[…] la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell’avvenuta apertura del conto e nell’invio dei relativi estratti”.

Nel caso di specie, il contratto è stato sottoscritto da entrambi gli opponenti, mentre il consenso della Banca si rinviene sia documentalmente che dall’erogazione delle somme oggetto di finanziamento, non contestata dai mutuatari. Inoltre, gli opponenti hanno regolarmente dato esecuzione al contratto, provvedendo al pagamento di una parte delle rate concordate.

Pertanto, il Tribunale campano ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.

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