Condanna generica e validità del titolo esecutivo

Tribunale di Foggia, sentenza 20.06.2023, n. 1695 – G.U. Modarelli

La condanna generica è la pronuncia con cui il giudice riconosce l’esistenza dell’“an”, del diritto ad una determinata prestazione, ma non ne determina il quantum, cioè non effettua la relativa liquidazione, rimessa ad altro giudizio. Può essere pronunciata non ad iniziativa del giudice, ma come stabilisce l’art. 278 c.p.c. occorre l’istanza di parte.

Se il credito è determinato nel suo ammontare, non è necessaria alcuna indagine di merito supplementare sulla sentenza che la privi dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall’art. 474 c.p.c.,.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Foggia si è pronunciato in merito al rapporto tra condanna generica e titolo esecutivo.

All’esito della notifica di atto di precetto su sentenza, con atto di opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., il debitore ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l’insussistenza del titolo esecutivo data la valenza di condanna generica della sentenza, che non avrebbe statuito sugli interessi convenzionali, sul tasso da applicare e sui criteri per il relativo computo. L’opponente ha chiesto altresì la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.

L’istituto di credito opposto, avendo sin dalla fase monitoria depositato ampia documentazione, ha eccepito che nelle Condizioni Generali di Finanziamento era prevista la pattuizione circa la misura e l’applicazione degli interessi di mora (peraltro non contestati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), insistendo per il rigetto dell’opposizione.

Per principio giurisprudenziale pacifico, se l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cd. condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all’an debeatur (cd. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur, accogliendo la domanda ovvero respingendola in caso contrario (cfr., tra le tant, Cass. 2022/n. 9952; Cass. 2022/n. 8581)”.

Ciò posto, il Tribunale foggiano ha rilevato che la domanda, introdotta con ricorso monitorio dalla Banca, non era limitata alla sorta capitale e che non vi era la richiesta di demandare la quantificazione degli interessi ad un giudizio diverso. Infatti, nella parte motiva della sentenza il giudice, quanto agli interessi convenzionali, richiamava l’accordo negoziale concluso tra le parti.

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la quantificazione degli interessi di mora necessitava di un mero calcolo aritmetico (come peraltro dedotto dall’opposta), non di una indagine di merito supplementare.

Pertanto, il Tribunale, oltre ad aver respinto, con ordinanza cautelare, l’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, ha anche ritenuto infondato il motivo di opposizione, con condanna alle spese.

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