Tribunale di Catanzaro, sentenza 14.02.2024, n. 341 – G.U. Sciarrone
“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” (cfr. Cass. ord. 4597/2023, anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022).
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato in merito alla natura della commissione di estinzione anticipata del finanziamento, facendo propri i principi della giurisprudenza di legittimità.
Con atto di citazione, gli attori chiedevano, “previo accertamento della illegittimità, nullità, annullabilità totale e/o parziale del citato contratto, in relazione alle clausole contenenti la determinazione ed applicazione di interessi usurari”, che:
- il Tribunale dichiarasse che nulla fosse dovuto alla Banca a titolo di interessi;
- previo espletamento della CTU, l’Istituto di credito convenuto venisse condannato alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, con vittoria di spese.
A sostegno delle loro istanze i debitori eccepivano “la assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso applicato, l’applicazione di interessi anatocistici e la usurarietà della pattuizione che rendeva nulla la clausola degli interessi determinandone un diritto restitutorio”.
La Banca convenuta si costituiva e contestava nel merito le avverse eccezioni, assumendo che “non si rilevava usura contrattuale oggettiva e/o soggettiva ab origine, né residuale, né relativamente al tasso corrispettivo, né relativamente al tasso di mora”. Pertanto, chiedeva il rigetto delle avverse istanze, oltre a presentare domanda riconvenzionale al fine di ottenere, una volta accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento e la decadenza di parte attrice dal beneficio del termine, il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo del finanziamento oggetto di causa. Con vittoria di spese di lite da liquidarsi anche in via equitativa.
Il Tribunale calabrese, all’esito dell’espletata CTU, ritiene di discostarsi dalla conclusione del consulente per la quale “la penale per estinzione anticipata convenuta al momento della sottoscrizione del contratto concorre alla determinazione di un TAEG che risulta superiore al tasso soglia usura […]”. Infatti, la commissione di estinzione anticipata del finanziamento costituisce “un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” e non una voce di costo da tenere in considerazione ai fini del superamento del tasso soglia.
Pertanto, rigettate le domande attoree, il giudice di prime cure ha accolto la domanda riconvenzionale in virtù di una accertata esposizione debitoria degli attori a favore dell’Istituto di credito.