Cessione del credito (cartolarizzato) VS cessione del contratto

Tribunale di Taranto, Sentenza del 15.12.2023, n. 3112 – G.U. Seclì

I motivi di opposizione circa l’usurarietà dei tassi applicati e l’applicazione di interessi anatocistici […] siccome volti a far dichiarare presunte patologie genetiche del rapporto contrattuale intercorso con la società cedente, non possono comunque in questa sede essere esaminati per carenza della titolarità, dal lato passivo, della posizione soggettiva della società cessionaria, odierna opposta, rilevabile d’ufficio dagli atti di causa (Cfr. Cass. S.U. n. 2915/2016).

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Taranto si è pronunciato in merito alla carenza della titolarità della posizione soggettiva in capo alla cessionaria.

Con atto di citazione, l’opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, eccependo, tra le altre, l’usurarietà dei tassi applicati e l’applicazione di interessi anatocistici. Si costituiva l’Istituto di credito, contestando gli assunti del debitore, destituiti di fondamento, e chiedendo il rigetto dell’opposizione, con la conferma del decreto opposto e la condanna al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, stante la natura documentale del giudizio, respingeva le istanze istruttorie dell’opponente.

Il credito vantato dall’odierna opposta è stato oggetto di un contratto di cessione, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B., in virtù della quale la cessionaria è subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti di finanziamento.

Pertanto, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 21843/2019), ha rilevato che, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, legittimato a fare valere le presunte anomalie genetiche è unicamente la società erogatrice del finanziamento.

Pertanto, il giudice pugliese ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

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